Lo psicologo giuridico entra in campo quando si ritenga essenziale
lo svolgersi di indagini condotte da una persona con specifiche competenze
tecniche (art. 61 c.p.c., art. 220 c.p.p.).
Nell’ambito della Giustizia, esso è chiamato a collaborare come
esperto e tecnico in ambito:
-
Penale
-
Civile
- Minorile
- Amministrativo
Parleremo sopratutto dell'ambito civile. Quando
lo psicologo opera in ambito civile, si parla spesso di Consulenza
Tecnica.
La perizia invece è usata in ambito penale. Lo psicologo se nominato in
ambito Penale si chiamerà Perito, altrimenti in ambito
civile Consulente Tecnico d’ufficio.
Nel processo civile il consulente tecnico può essere nominato dal giudice o
dalle parti.
Il Consulente Tecnico d'ufficio nominato dal giudice, ha
l’incarico di compiere indagine tecniche e fornire chiarimenti. Successivamente
il giudice istruttore fissa l'udienza nella quale il CTU deve comparire ed effettuare
giuramento. Il consulente Tecnico effettua indagini e rilievi e il giudice può
chiedere di redigere una relazione che deve essere trasmessa alle parti per
essere depositata in cancelleria.
Mentre il consulente nominato dalle parti nel processo civile si
chiama Consulente Tecnico di parte. Di norma assiste alle
operazioni del consulente del giudice e partecipa alle udienze e alla camera di
consiglio ogni volta che interviene il consulente del giudice.
Quando interviene il CTU in ambito civile?
Il consulente tecnico in ambito civile
interviene nei seguenti casi:
1. Annullamento di atti per incapacità
naturale (testamenti, donazioni, contratti);
2. Invalidità del matrimonio (capacità di
intendere e di volere, anomalia psichica);
3. Interdizione, inabilitazione,
amministrazione di sostegno;
4. Identità
psicosessuale;
5. Affidamento dei minori in caso di
separazione;
6. Adozione e affidamento temporaneo;
7. Risarcimento danni.
Annullamento di atti per incapacità naturale
Nel primo caso un atto giuridico può essere annullato su istanza della
persona che lo ha compiuto, dei suoi eredi se si provi che la persona era
incapace di intendere e volere al momento dell’atto.
Invalidità di matrimonio
Il matrimonio può essere impugnato se il coniuge era
incapace di intendere e di volere al momento della celebrazione; se il consenso
sia stato estorto con violenza o determinato da timore;
La perizia psichica nei casi di impugnazione del matrimonio può
intervenire in due casi:
1. Perizia sulla capacità di intendere e di volere al momento della
celebrazione del matrimonio.
2. Perizia sulla sussistenza di una malattia/anomalia psichica tale da
impedire un regolare svolgimento della vita coniugale.
Valutare lo stato psichico nei casi di interdizione e inabilitazione e
amministrazione di sostegno
Ci sono tre forme di tutela. Al giudice tutelare spetta la nomina di un
tutore o un amministratore di sostegno. Nell'interdizione che è un
provvedimento emanato a seguito di un infermità di mente, l'incapace
non può compiere alcun atto giuridico. In questo caso il giudice tutelare
nomina un curatore per la cura dei suoi interessi di straordinaria
amministrazione.
L’inabilitazione invece è un provvedimento emesso per
abuso di stupefacenti o alcolici che mettono in difficoltà dal punto di vista
economico sè stesso o la propria famiglia. In questo caso il curatore assiste
il soggetto. Dal punto di vista giuridico la sua situazione è uguale al minore
emancipato.
L’amministratore di sostegno è invece nominato dalla
persona interessata e nominato dal giudice tutelare. In questo caso gli
interessi vengono precisati nella sentenza.
Identità
psicosessuale
La consulenza è finalizzata a verificare le condizioni
psicosessuali dell'interessato ed eventuali disturbi psicopatologici.
Affidamento dei minori in caso di separazione
La potestà è l'insieme dei poteri
sulla persona e sul patrimonio del figlio minore nell'esclusivo interesse del
medesimo. Si distingue la titolarità e l'esercizio della potestà.
· La titolarità della
potestà consiste nel dovere di mantenimento ed educazione e nella vigilanza
sulle condizioni di vita del figlio minore (educazione straordinaria).
· L’esercizio della
potestà include la custodia, l'allevamento, l'educazione, l'istruzione,
l'amministrazione ordinaria.
Ciascun genitore può essere privato dell’esercizio della potestà.
Questo avviene in tre casi:
1) lontananza, incapacità o impedimento del genitore
2) separazione, divorzio o annullamento del matrimonio
3) figlio naturale non convivente. Si precisa che con la perdita dell'esercizio viene mantenuta
la titolarità.
Il CTU viene chiamato a valutare l'idoneità
genitoriale:
· Idoneità psichica
(esistenza di eventuali patologie in atto in uno o entrambi i genitori)
· Le caratteristiche di
personalità dei genitori, l'idoneità affettivo-relazionale dei genitori
· La capacità educativa
· Le dinamiche di coppia
nei suoi riflessi sui figli
· I vissuti del bambino
verso i due genitori (il figlio minore che abbia compiuto gli anni 12, e
anche di età inferiore ove capace di discernimento, deve essere ascoltato in
tutte le procedure che lo riguardano)
· Le dinamiche della
“costellazione familiare”
· L'incidenza di altre
figure eventualmente presenti.